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Regione Siciliana - Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
La presente ordinanza avrà efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso.
Uso obbligatorio della mascherina È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi; Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
Misure di prevenzione per soggetti provenienti da nazioni diverse dall’Italia Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l’obbligo registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; Alle norme di cui sopra dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza;
Ulteriori misure di prevenzione sul personale sanitario e sui pazienti fragili Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul personale, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i c.d. soggetti fragili.
Misure di contenimento e divieti di assembramento
È fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all’Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l’organizzatore è comunque responsabile dell’assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio.